Le problematiche relative al sistema aziendale per l’assicurazione della qualità nell’ ambito del “diritto stradale”, possono essere sintetizzate con il rispetto e la valutazione dei seguenti punti:

  • Produzione conforme al tipo omologato;
  • Produzione esterna (responsabilità come produttore);
  • Attualità delle omologazioni;
  • Eseguibilità di azioni di richiamo;
  • Identificazione dei prodotti.

1. Produzione in conformità al tipo omologato:

Con il rilascio dell’omologazione di tipo è da assicurare la produzione in serie conforme. Per questo il produttore deve intraprendere delle azioni adeguate in produzione e definire delle procedure di prova e collaudo. Per il proprietario dell’omologazione è importante l’esecuzione di prove di conformità per dimostrare la conformità alle caratteristiche omologate e all’omologazione. Alcune norme o leggi contengono già delle prescrizioni concrete. Qualora la dimensione della campionatura, la frequenza o anche la tipologia di prova necessaria per la prova di conformità non siano definite nelle rispettive prescrizioni, il produttore stesso può definirle in relazione alla qualità della sua produzione. Questi controlli di conformità possono essere eseguiti sia internamente sia tramite organizzazioni esterne. Importante è che la competenza e l’attrezzatura necessarie siano effettivamente a disposizione.

Per l’esecuzione di controlli di conformità è necessario definire una procedura scritta che contenga almeno i seguenti punti (ove applicabili):

  • Definizione delle responsabilità;
  • Frequenza della campionatura;
  • Caratteristiche da provare (normalmente almeno tutte le caratteristiche omologate);
  • Apparecchiature di prova da utilizzare (sono da considerare anche precisioni o impianti di prova eventualmente richiesti dalle norme);
  • Controllo degli strumenti di prova (calibrazione, taratura o altri controlli)
  • Documentazione, archiviazione (durata, luogo, tipologia) e valutazione degli esiti di prova;
  • Identificazione corretta;
  • Controllo di informazioni eventualmente da fornire con il prodotto (indicazioni sul campo d’utilizzo, istruzioni, copie dell’omologazione …);
  • Azioni nel caso di esiti di prova negativi.

2. Produzione esterna presso aziende indipendenti ( in “outsourcing”):

Il proprietario dell’omologazione (in questo contesto anche denominato produttore) è pienamente responsabile per il prodotto di fronte all’autorità di omologazione/servizio tecnico. Per questo motivo in caso di produzione esterna deve essere dimostrato che il proprietario dell’omologazione è in grado di assolvere i suoi doveri come produttore. Deve essere definito quale influenza può avere sullo sviluppo, la produzione e la distribuzione dei prodotti finiti. Se i particolari vengono prodotti interamente presso un’altra azienda e anche da questa distribuiti, deve essere stabilito un contratto con quest’azienda. Questi contratti possono essere differenti a seconda del tipo di omologazione oppure dell’autorità di omologazione.

3. Variazione delle omologazioni o particolarità costruttive:

In caso di modifiche rispetto alla documentazione di omologazione, l’autorità di omologazione o il servizio tecnico competente devono essere informati in ogni caso.

Queste modifiche possono essere ad esempio:

  • Modifiche al prodotto (materiale, nuove versioni, dimensioni modificate, funzioni modificate, …);
  • Modifiche del campo d’applicazione;
  • Modifiche della denominazione del tipo o del marchio;
  • Modifiche riguardo il proprietario dell’omologazione (cambiamento del nome, della ragione sociale, dell’indirizzo, …);
  • Modifiche importanti del Sistema Qualità (ad esempio perdita della Certificazione/Verifica).

In caso di variazioni delle prescrizioni vigenti deve essere verificato inoltre, se le omologazioni devono essere aggiornati. La responsabilità per la gestione delle omologazioni deve essere definita nell’azienda.

4. Tracciabilità per azioni di richiamo:

Il Sistema di gestione Qualità così come anche l’identificazione del prodotto devono garantire che prodotti pericolosi per la sicurezza stradale possono essere richiamati. Per ridurre la gestione necessaria in caso di richiamo e/o per limitare in modo sicuro i prodotti eventualmente coinvolti, il sistema di identificazione del prodotto dovrebbe soddisfare almeno i seguenti criteri:

  • Tracciabilità sul periodo di produzione (lotti di materiale utilizzate, componenti consegnati, …);
  • Rintracciabilità a chi sono stati venduti i prodotti finali;
  • Quali strumenti di prova sono eventualmente stati utilizzati, e coinvolgimento dei reparti coinvolto nella produzione oppure nel controllo qualità;
  • Informazioni alle autorità competenti.

5. Identificazione e classificazione dei prodotti:

Tutti i prodotti omologati devono essere marchiati oppure forniti con documenti accompagnativi (ad esempio dichiarazione di conformità) come previsto nelle relative norme vigenti. Quanto segue può far parte dell’identificazione:

  • Marcatura del numero di omologazione;
  • Specifiche del prodotto che devono essere applicate secondo le relative prescrizioni sul prodotto;
  • Numero d’identificazione e/o data di produzione, eventualmente scadenza per l’utilizzo;
  • Denominazione del produttore o del tipo di prodotto;
  • Eventualmente indicazioni per il riciclaggio

Le prescrizioni per l’identificazione sono spesso anche descritti nelle relative norme/leggi da applicare. Per la scelta sul tipo d’identificazione sono da considerare i seguenti aspetti:

  • L’identificazione deve essere visibile anche dopo il montaggio o lo smontaggio del pezzo;
  • L’identificazione è durevolmente resistente in considerazione delle condizioni di utilizzo previste;
  • L’identificazione è creata in modo che non può essere falsificata.